Novità per il problema legato a ponteggi e furti in appartamento. Se nel corso di lavori di manutenzione della facciata di un condominio il proprietario di un appartamento subisce un furto, agevolato dalla presenza del ponteggio lasciato senza custodia, la responsabilità non ricade soltanto sull'impresa appaltatrice ma anche sul condominio.
Da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 2043 c.c. è responsabile l'impresa appaltatrice in ragione della violazione di una regola di ordinaria diligenza e di minima perizia, relativa alla circostanza che chi utilizza ponteggi ed impalcature è tenuto ad adottare le necessarie cautele per impedire l'uso anomalo di tali strutture.
Dall'altro, però, anche il condominio risponde in parte degli eventuali danni, proprio in qualità di custode, poiché non si è curato di esercitare la prevista attività di vigilanza e custodia, favorendo il ladro nell'introduzione nell'appartamento.
Una responsabilità in solido per le due figure coinvolte, che si colloca nel solco delle varie sentenze in materia, con la precisazione che, dal punto di vista probatorio, sarà necessario comunque far emergere la circostanza che l'impresa detentrice dei ponteggi non abbia effettivamente inserito su di essi dei sistemi in grado di scoraggiare ed evitare l'intrusione di terzi, nonché il fatto che tale mancanza sia stata una ragione determinante per l'azione criminosa. Allo stesso modo, la responsabilità del Condominio si configura come culpa in eligendo, in ragione del fatto che lo stesso Condominio ha l’onere di vigilare sull'operato dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.